dalle ore 8 del 44° alle ore 12 del 43° giorno antecedente quello della votazione

I partiti o raggruppamenti politici organizzati possono depositare, presso la Presidenza della Provincia, i rispettivi contrassegni tradizionali (art. 22, comma 1). Qualora i partiti o raggruppamenti politici presentino un contrassegno non conforme alle disposizioni, il Presidente della Provincia ne ricusa il ricevimento e fissa un termine di 24 ore per la presentazione di un altro contrassegno (art. 22, comma 8).

Designazione obbligatoria dei rappresentanti incaricati di effettuare la presentazione della candidature accompagnate da un contrassegno ammesso al deposito presso la Presidenza della Provincia (art. 23, comma 1).

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