dal 25° al 20° giorno precedente quello della votazione

La CEC procede alla nomina - in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con manifesto affisso all'albo comunale - di un numero di scrutatori compresi nel relativo Albo pari al numero occorrente per la costituzione del seggio; procede inoltre alla formazione di una graduatoria di nominativi, compresi nel medesimo Albo, per sostituire gli scrutatori in caso di rinuncia o di impedimento; procede infine alla nomina di ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune, qualora il numero degli iscritti nell’albo fosse insufficiente (art. 42; art. 6 L. 8 marzo 1989, n. 95). Per le sezioni elettorali di cui all’art. 57 devono essere nominati anche due scrutatori per la costituzione dei seggi speciali.

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