giorno della votazione

Entro le ore 6: termine ultimo entro il quale il sindaco deve porre rimedio ad eventuali deficienze emerse in sede di verifica dei locali e del materiale per gli uffici elettorali di sezione (art. 37, comma 3);

alle ore 6: costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione ed inizio delle operazioni preliminari alla votazione (art. 50); non appena ultimate tali operazioni, ha inizio la votazione (art. 50 ultimo comma), che si protrae fino alle ore 22, fatto salvo quanto disposto dall'art. 64. Costituzione del seggio speciale, ove previsto (art. 57, comma 2);

alle ore 12: scadenza del termine per la presentazione alla Direzione generale della Provincia – Incarico speciale in materia elettorale dell'atto di designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 33, comma 2);

alle ore 22: chiusura della votazione e accertamento del numero dei votanti (artt. 64 e 66).

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