giorno successivo a quello della votazione

Alle ore 7.00:   ricostituzione dell’Ufficio elettorale di sezione e inizio delle operazioni di scrutinio che devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 12 (art. 67);

alle ore 16.00:  termine ultimo entro il quale devono essere effettuate le operazioni di scrutinio nelle singole sezioni: decorso tale termine le operazioni devono essere chiuse anche se non sono state ultimate (art. 70).

Non appena ultimate le operazioni previste dall'art. 71 per il caso normale o immediatamente dopo le ore 16 per il caso eccezionale previsto dall'art. 70, il Presidente provvede al recapito dei relativi plichi.

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