La legge in pillole anno 2018

La legge in pillole (pdf)

INDICE
ORGANI
ELETTORATO ATTIVO
ELETTORATO PASSIVO
FORMAZIONE DELLE CANDIDATURE
UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE
MODALITA' DI VOTO
ATTRIBUZIONE DEI SEGGI 

 

ORGANI

Consiglio provinciale
Il Consiglio provinciale è l'organo legislativo della Provincia. E' composto da 35 membri, compreso il Presidente della Provincia.

Giunta provinciale
La Giunta provinciale è l'organo di governo della Provincia. E’ composta dal Presidente della Provincia e da non più di sei assessori nominati dal Presidente fra i consiglieri provinciali entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, ad uno dei quali è attribuita la funzione di vicepresidente. In aggiunta agli assessori nominati fra i consiglieri provinciali, il Presidente può nominare un settimo assessore scelto tra cittadini non facenti parte del Consiglio provinciale, purché sia in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere provinciale. Il Presidente può successivamente revocare gli assessori.

Presidente della Provincia
Il Presidente della Provincia rappresenta la Provincia e dirige la politica provinciale; nomina gli assessori e può revocarli. E' eletto a suffragio universale diretto e fa parte del Consiglio provinciale.

Mozione di sfiducia
Il Consiglio provinciale può approvare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia o uno o più assessori. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno sette consiglieri e approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri. L’approvazione della mozione nei confronti del Presidente comporta lo scioglimento del Consiglio e la decadenza del Presidente della Provincia e della Giunta provinciale. L’approvazione della mozione nei confronti di uno o più assessori ne comporta la decadenza.

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ELETTORATO ATTIVO

Diritto di voto (per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale).
Hanno diritto al voto per il rinnovo degli organi provinciali i cittadini italiani - maggiorenni alla data della votazione - che risiedono nel territorio della provincia di Trento ininterrottamente da almeno un anno alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (che viene effettuata 45 giorni prima della data della consultazione), oppure che si trovano in una delle altre condizioni stabilite dall’art. 1 del d.p.r. 1 febbraio 1973, n. 50 (come modificato dal decreto legislativo 18 dicembre 2002, n. 309):

· chi risiede nella regione Trentino - Alto Adige ininterrottamente da almeno quattro anni dei quali più di due, anche non continuativi, nella provincia di Trento;

· chi risiede nella provincia di Trento e ininterrottamente da almeno quattro anni nella regione Trentino - Alto Adige avendo risieduto per un periodo di due anni, anche non continuativi, nella provincia di Trento;

· chi, dopo aver risieduto ininterrottamente per almeno un anno nella provincia di Trento ha trasferito la residenza nella provincia di Bolzano, senza avervi maturato il diritto di voto;

· chi risiede nella regione Valle d’Aosta senza avervi maturato il diritto di voto poiché aveva trasferito in quella regione la residenza dalla provincia di Trento dove ha maturato uno dei requisiti precedentemente elencati;

· chi risiede nella provincia di Trento, avendo nuovamente trasferito la residenza dalla regione Valle d’Aosta, senza aver acquisito in detta regione il diritto elettorale attivo per il Consiglio regionale e prima del trasferimento era in possesso dei requisiti sopra elencati.

Residenti all'estero
Il diritto di voto degli elettori residenti all'estero è previsto e disciplinato dalla norma di attuazione emanata con d.P.R. n. 50 del 1973 (articolo 4), nel testo modificato dal d.lgs. n. 309 del 2002.
Il diritto di voto è riconosciuto ai cittadini residenti all'estero che, alla data di emigrazione, erano in possesso dei requisiti per l'esercizio del voto.

Tale diritto si estende inoltre:

  • ai figli nati all'estero da genitore cittadino italiano ivi residente e ai figli minori che hanno seguito il genitore cittadino italiano trasferitosi all'estero;
  • al coniuge straniero che ha acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio.

Gli elettori residenti all'estero non possono votare nel paese estero di residenza, ma unicamente nel comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono iscritti, il quale avrà precedentemente provveduto ad inviare all'elettore la "cartolina avviso".

Ai cittadini residenti all'estero per motivi di lavoro che rimpatriano per votare è riconosciuto un rimborso delle spese di viaggio a carico della Provincia autonoma di Trento.

Per le elezioni provinciali del 21 ottobre 2018 il sussidio a titolo assistenziale è pari a:

a) Euro 77,46 se provenienti da Austria (limitatamente a Tirolo e Vorarlberg), Liechtenstein, Svizzera;

b) Euro 103,29 se provenienti da Austria (escluso Tirolo e Vorarlberg) e Germania (limitatamente a Baviera e Baden-Württemberg);

c) Euro 154,93 se provenienti da altri Paesi dell'area europea, compresa la Germania (esclusi Baviera e Baden-Württemberg), ad eccezione di Finlandia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia;

d) Euro 206,58 se provenienti da Finlandia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia;

e) 50 per cento delle spese di viaggio in nave, treno ed aereo se provenienti da Paesi extraeuropei;

f) 50 per cento delle spese di viaggio in aereo (percentuale confermata con deliberazione della Giunta provinciale 27 aprile 2018 n. 709) se residenti all’estero in paese europeo e provenienti da località distanti almeno 500 Km da Trento. Tali elettori possono scegliere tale tipologia di rimborso in alternativa ai sussidi in quota fissa spettanti ai sensi delle lettere da a) a d).

In base alla citata deliberazione della Giunta provinciale gli elettori residenti all’estero in Paese europeo in località che distino almeno 500 chilometri da Trento e che optino per il rimborso del 50 per cento delle spese di viaggio, nonché gli elettori provenienti da Paesi extraeuropei, hanno titolo al rimborso del costo del biglietto di viaggio nella misura indicata se è documentato che il biglietto è riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo.

Per avere il diritto a riscuotere il sussidio gli elettori:

1. devono risiedere all’estero per motivi di lavoro e rientrare in una delle seguenti categorie:

  • lavoratori dipendenti, autonomi o che svolgono un'attività libero-professionale;
  • pensionati con pensione maturata, almeno parzialmente, con attività lavorativa svolta all'estero;
  • coniugi e figli iscritti nelle liste elettorali in un Comune della Regione e che siano a carico dei cittadini di cui sopra;

2. devono rispettare i seguenti termini temporali di presenza in Trentino:

  • il rimpatrio deve essere avvenuto a partire dal 22 settembre 2018;
  • la partenza dal Trentino non può avvenire oltre il 5 dicembre 2018;
  • la permanenza in Trentino non può comunque superare:

a) 30 giorni per gli elettori provenienti da Paesi europei;

b) 60 giorni per gli elettori provenienti da Paesi extraeuropei.

Il sussidio verrà corrisposto presso il Comune esclusivamente nei giorni 21, 22 e 23 ottobre 2018, su presentazione della tessera elettorale personale munita del bollo della sezione elettorale presso la quale è stato espresso il voto e, per coloro che possono ottenere il rimborso delle spese di viaggio, dei relativi biglietti, documentando altresì la classe del mezzo di trasporto utilizzato.

Ammalati in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali (voto domiciliare)
Gli elettori gravemente ammalati, che non possono allontanarsi dall’abitazione nella quale dimorino in quanto dipendono in maniera continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono esprimere il voto nella propria dimora, purché siano elettori del Consiglio provinciale.

Per poter esercitare il diritto di voto presso l’abitazione nella quale dimorano tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione l’elettore deve far pervenire al sindaco del comune di residenza una dichiarazione con la quale esprime la volontà di votare presso la propria abitazione, con l’indicazione dell’indirizzo completa di questa. Alla dichiarazione devono essere allegati:

1. copia della tessera elettorale dalla quale risulti che la sua dimora si trova nel territorio provinciale e che ha diritto al voto per le elezioni provinciali;

2. certificato medico, rilasciato dal medico indicato dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, di data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, dal quale risulti l’esistenza di condizioni di gravissima infermità e intrasportabilità con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali (si veda la voce "Certificato medico").

Ammalati ricoverati in ospedale
Chi si trova degente in un ospedale o in una casa di cura che ha sede in Trentino può votare nel luogo di ricovero, purché sia elettore del Consiglio provinciale. Per poter votare presso l'ospedale o la casa di cura è necessario che l'elettore, almeno tre giorni prima della votazione, comunichi per iscritto al sindaco del comune di residenza la volontà di votare nel luogo di ricovero. La comunicazione è effettuata tramite il direttore della casa di cura o dell'ospedale in cui il richiedente si trova.

Assistenza al voto
Gli elettori non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o altro impedimento grave, i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto possono farsi assistere da un accompagnatore. L’accompagnatore è scelto dall’elettore che necessita di assistenza, ma deve essere iscritto alle liste elettorali di un comune della regione. Se l’impedimento non è evidente per l’esercizio del voto è necessaria la presentazione del certificato medico o l’apposita annotazione (dicitura AVD) sulla tessera elettorale.

Certificato medico
Tutti i certificati medici richiesti nel procedimento elettorale (per essere assistiti da un accompagnatore al momento della votazione, per votare al proprio domicilio, per poter votare presso l'ospedale o la casa di cura presso cui si è ricoverati, per farsi apporre l'annotazione permanente sulla tessera elettorale, per gli elettori non deambulanti al fine di votare presso un seggio privo di barriere architettoniche) sono validi solo se rilasciati da uno dei medici designati dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

Detenuti (in carcere)

I detenuti in istituto penitenziario che ha sede in Trentino possono votare nel luogo di detenzione, purché siano elettori del Consiglio provinciale non privati del diritto di voto. Per poter votare presso l’istituto di detenzione è necessario che l’elettore, almeno tre giorni prima della votazione, comunichi per iscritto al sindaco del comune di residenza la volontà di votare in tale luogo. La comunicazione è effettuata tramite il direttore dell’istituto di detenzione in cui il richiedente si trova. Nei luoghi di detenzione è istituito un seggio speciale.

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ELETTORATO PASSIVO

Elettorato passivo
Possono essere eletti alla carica di Presidente della Provincia o di consigliere provinciale i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, che siano maggiorenni il giorno delle elezioni e che risiedano nel territorio della Regione alla data della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (45° giorno antecedente alle elezioni).

Incandidabilità
E’ la situazione di chi non può essere candidato alla carica di Presidente della Provincia o di consigliere provinciale in conseguenza di una condanna penale con sentenza definitiva per reati particolarmente gravi o di una particolare misura di prevenzione.
Le ipotesi di incandidabilità sono stabilite, oggi, dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Ineleggibilità
L'ineleggibilità costituisce un impedimento giuridico che, ai fini della valida ed efficace elezione a Presidente della Provincia o consigliere provinciale, deve essere rimosso prima della presentazione delle candidature. Si trovano in tale situazione, tra l'altro, i membri del governo e i commissari del Governo per le province di Trento e di Bolzano, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, i dipendenti della Regione o della Provincia di Trento o dei rispettivi enti funzionali che rivestono qualifiche dirigenziali o, comunque, siano preposti a servizi o uffici delle amministrazioni stesse, il segretario generale e il direttore generale del comune di Trento (o chi si trova in una delle altre ipotesi di ineleggibilità indicate dagli articoli 15 e 16 della legge provinciale n. 2 del 2003).

Incompatibilità
L'incompatibilità determina l’impossibilità per la medesima persona di rivestire contemporaneamente due cariche. L’art. 17 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 elenca in modo tassativo una serie (ampliata, da ultimo, per effetto della modifica introdotta dalla legge provinciale 22 gennaio 2018, n. 1) di cariche, di incarichi, di situazioni soggettive, che determinano l'incompatibilità con la carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale.

Qualora per il Presidente della Provincia o per il consigliere esista o si concretizzi una delle cause di incompatibilità, si determina la decadenza, salvo che essi non abbiano provveduto a dimettersi dalla carica, dall'incarico, oppure non abbiano presentato richiesta di collocamento in aspettativa.

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FORMAZIONE DELLE CANDIDATURE

Formazione delle liste dei candidati
Ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale deve essere collegata con un candidato alla carica di Presidente e deve comprendere un numero di candidati non inferiore a ventisei e non superiore a trentaquattro.

Rappresentanza di entrambi i genere criterio dell’alternanza
Nella formazione delle candidature deve essere promossa la rappresentanza di entrambi i sessi.

In particolare, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generpuò essere rappresentato in misura superiore all’altro, se non quanto il numero delle candidature della lista è dispari: in tal caso è ammesso che un genere sia sovrarappresentato di un’unità. Nelle liste si alternano candidature di genere diverso (es.: donna – uomo – donna – uomo….).

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UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Composizione
L'ufficio elettorale di sezione (seggio elettorale) è composto da un presidente, quattro scrutatori ed un segretario.

I presidenti di seggio elettorale sono nominati dal presidente della Corte d' appello, che li sceglie fra le persone iscritte all'albo dei presidenti di seggio e fra i magistrati, gli avvocati e i procuratori dell'Avvocatura dello Stato.

Per essere iscritti all'albo dei presidenti è necessario presentare domanda scritta al sindaco del comune di residenza, entro il mese di ottobre di ogni anno, essere iscritti nelle liste elettorali del Comune con diritto di voto per le elezioni provinciali, essere in possesso almeno del diploma di scuola media superiore.

Gli scrutatori sono individuati tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori tenuto da ogni Comune.

La domanda per essere iscritto all'albo degli scrutatori va presentata entro il mese di novembre di ogni anno presso il proprio comune. Per essere inserito nell'albo è necessario essere elettore del comune e aver assolto gli obblighi scolastici.

Il segretario del seggio viene scelto dal presidente di seggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in

possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado.

L'ufficio di presidente, scrutatore e segretario è obbligatorio per le persone designate.

Compensi

Seggi normali
Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione spetta un compenso complessivo di 174,00 euro, cui si aggiunge, se dovuto, il trattamento di missione, parificato a quello spettante ai dipendenti della Provincia con qualifica di dirigente. Agli scrutatori e al segretario spetta un compenso complessivo di 139,20 euro.

Seggi Speciali
Al presidente spetta un compenso complessivo di 116,00 euro. Agli scrutatori spetta un compenso complessivo di 81,20 euro.

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MODALITA’ DI VOTO

Scheda - modalità di espressione del voto - preferenze
La votazione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale è effettuata su un'unica scheda. E' possibile votare il candidato Presidente e una delle liste ad esso collegate, con la possibilità di indicare fino a due preferenze per i candidati consiglieri della medesima lista. Se si esprimono ambo i voti questi devono essere diretti a candidati di genere diverso; in caso contrario la seconda preferenza è annullata. Non è ammesso il voto "disgiunto", ossia il voto per un candidato presidente e contemporaneamente, sulla medesima scheda, per una lista allo stesso non collegata. Ove ciò avvenga il voto è considerato nullo. Nel caso in cui l'elettore esprima solo un voto di lista, questo è comunque valido anche come voto al candidato Presidente ad essa collegato. Anche il voto espresso per il solo candidato Presidente è comunque considerato voto valido.

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ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

Seggi
I seggi del Consiglio provinciale sono attribuiti con sistema proporzionale e metodo d’Hondt.

Alle liste del candidato Presidente eletto è attribuito un premio di maggioranza, diversificato a seconda dei seggi ottenuti dalla coalizione del medesimo Presidente. Un seggio è comunque attribuito al candidato che ha ottenuto un maggior numero di preferenze della lista più votata nei comuni ladini (Campitello di Fassa-Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin, Moena-Moena, Sen Jan di Fassa-Sen Jan, Soraga-Soraga). La procedura per l’attribuzione dei seggi prevede in primo luogo la proclamazione del Presidente eletto, in secondo luogo l’attribuzione del seggio "ladino" e, a seguito dell’attribuzione di questi dei due primi seggi in consiglio, l’attribuzione degli altri 33 seggi.

Premio di maggioranza
Il premio di maggioranza comporta che la coalizione del Presidente eletto ottenga almeno 18 seggi (compreso quello del Presidente). Nel caso in cui la lista o le liste collegate al Presidente eletto abbiano ottenuto almeno il 40 percento dei voti validi alle stesse sono assegnati 21 seggi (compreso quello del Presidente). A garanzia delle minoranze è previsto inoltre che alla coalizione del Presidente non siano comunque assegnati più di 24 seggi (compreso quello del Presidente).

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