Indicazioni dal Consiglio d'Europa
Gli standard di legalità
Il Consiglio d’Europa ha concretizzato la propria attenzione nei confronti del voto elettronico con l’approvazione e la diffusione di alcuni importanti documenti, arrivando ad affermare che il voto a distanza ed il voto elettronico sono compatibili con i principi democratici a condizione che le rispettive procedure rispettino alcune misure.
Qualsiasi tipo di elezione democratica, in sintesi, a prescindere dalle modalità scelte per l’espressione del voto, deve garantire il rispetto dei diritti civili e politici, in particolare la libertà d’espressione, e a tal fine deve:
- prevenire la manipolazione dei dati
- proteggere l’anonimato dell’elettore
- garantire il sistema di corretto conteggio dei dati.
Il Consiglio d'Europa ha quindi definito quali sono gli standard di legalità che le elezioni devono rispettare, elencando i principi da rispettare e le procedure di salvaguardia.
I principi da rispettare sono:
- suffragio universale - bisogna garantire agli elettori la possibilità di esprimere correttamente il voto, l’interfaccia dei sistemi di voto deve essere comprensibile ed immediata. Eventuali procedure di registrazione automatizzata degli elettori non devono ostacolare la partecipazione all’appuntamento elettorale degli aventi diritto. Inoltre, i sistemi di voto elettronico devono essere configurati in modo tale da essere accessibili alle persone disabili
- eguaglianza del voto - occorre garantire che i voti abbiano lo stesso valore, peso e significato ed inibire la possibilità per chiunque di esprimere il voto per più di una volta per la stessa elezione; questo principio, a maggiore ragione deve valere per i sistemi che consentano contemporaneamente differenti modalità di espressione del voto
- libertà di voto - al fine di garantire il libero esercizio del diritto di voto, il ricorso a strumenti elettronici non deve condizionarne l’espressione ma consentire all’elettore di manifestare la propria scelta liberamente e correttamente. Inoltre l’elettore deve essere messo nella condizione di modificare la propria scelta in ogni momento, senza alcuna registrazione del percorso di voto. Infine, è necessario garantire che il sistema consenta tutte le espressioni di voto (es. : scheda bianca); che sia chiaramente individuabile il momento in cui l’elettore ha definitivamente finito di votare ed ha quindi depositato il voto nell’apposita “urna”e che, pertanto, a questo punto non sia più consentito all’elettore di modificare il proprio voto
- segretezza - il sistema di voto elettronico, e in particolare l’automatizzazione delle procedure d’identificazione dell’elettore, devono garantire la segretezza del voto tramite misure che impediscano il collegamento dell’elettore al voto espresso.
Le procedure di salvaguardia sono:
- trasparenza - significa prevedere e attuare un processo di comunicazione e di formazione nei confronti degli elettori, fornendo non solo tutte le informazioni necessarie ma anche la possibilità di provare i nuovi metodi di votazione prima dell’appuntamento elettorale, al fine di consentire un uso immediato e comprensibile dei nuovi strumenti introdotti
- controllo e responsabilità - i componenti delle macchine per il voto elettronico devono essere identificabili, almeno dalle autorità elettorali competenti. Prima dell’introduzione di un sistema di voto elettronico, un organismo indipendente, nominato dalle autorità elettorali, dovrebbe verificare il corretto funzionamentodella macchina di voto e il rispetto delle misure di sicurezza
- affidabilità e sicurezza - compete alle autorità pubbliche assicurare l’affidabilità e la sicurezza del sistema di voto elettronico, per prevenire il rischio di frodi o di accessi non autorizzati al sistema che ne possono compromettere il funzionamento. Il sistema di voto elettronico deve garantire il funzionamento del processo di voto a fronte di qualsiasi rischio di malfunzionamento della macchina o di attacchi esterni. Spetta all’autorità elettorale garantire che il sistema funzioni correttamente. Eventuali interventi che si rendano necessari possono essere compiuti solo da personale autorizzato a sua volta monitorato da rappresentanti dell’autorità e devono essere adeguatamente verbalizzati. I dati della macchina non devono essere accessibili fintantoché è possibile collegare il voto all’elettore che lo ha espresso ed è preferibile mantenere separate le operazioni di autentificazione dell’elettore da quelle di espressione del voto.