Legge provinciale 2/2003 - Norme per l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente delle Provincia
Art. 84 - Sperimentazione del voto elettronico
1. Al fine di accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio, entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, previo parere della competente commissione del Consiglio provinciale da rilasciare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la Giunta provinciale approva uno specifico progetto di automazione delle procedure connesse con l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia nonché con i referendum disciplinati dalle leggi provinciali.
2. Sulla base del progetto di cui al comma 1, la Giunta provinciale, entro centottanta giorni dall'approvazione del progetto medesimo, presenta al Consiglio provinciale un apposito disegno di legge che disciplina le nuove procedure elettroniche di votazione e di scrutinio.