Legge regionale 7/2004 – Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali
Art. 63 - Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche
1. Al fine dell'eventuale introduzione in tutti i comuni della regione di sistemi elettronici per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, negli uffici elettorali di sezione che saranno individuati con decreto del Presidente della Regione sono sperimentate operazioni di voto e di scrutinio mediante l'uso di apparecchiature elettroniche.
2. Le scelte relative alla definizione dell'esperimento sono fatte in coordinamento con le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantirne la compatibilità con gli orientamenti e le soluzioni tecnologiche e infrastrutturali adottate dalle medesime.
3. L'esperimento di votazione e scrutinio di cui al comma 1 si svolge nelle stesse giornate delle operazioni di votazione e scrutinio disciplinate dalla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni e dalla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.
4. Alla sperimentazione possono partecipare gli elettori dopo aver espresso il voto ai sensi delle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5 e 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.
5. Lo scrutinio mediante l'uso di apparecchiature elettroniche è effettuato al termine delle operazioni attribuite a ciascun ufficio elettorale di sezione dalle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5 e 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.
6. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'esperimento di cui al comma 1.
7. Tutte le spese inerenti e conseguenti le sperimentazioni sono a carico della Regione.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'esperimento di voto e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche si provvede con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti dell'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.